Liberalizzazione energiaCon la liberalizzazione tutte le imprese, le famiglie e le pubbliche amministrazioni sono finalmente libere di scegliere il fornitore di energia ritenuto più favorevole!

 

La fine del monopolio è stata sancita dal “Decreto Bersani” (D.Lgs. 79/99) che ha aperto alla concorrenza le attività di produzione, importazione e vendita di energia elettrica lasciando invece non liberalizzate le attività di trasmissione, distribuzione e dispacciamento per garantire l’accesso alle reti a condizioni non discriminatorie per tutti gli operatori.

 

L’attuale assetto del mercato libero dell’energia prevede pertanto che le attività di dispacciamento, distribuzione e trasporto rimangano a carico di operatori terzi indipendenti (Distributori Locali, Terna, ecc) che garantiscano che il servizio avvenga con continuità, efficienza e a pari condizioni economiche per tutti. I Distributori Locali rimangono anche gli unici responsabili degli interventi in caso di guasto agli impianti.

 

Il Decreto ha assegnato all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) il compito di indicare le condizioni standard di erogazione. Garantendo il servizio di fornitura per tutti gli utenti e stabilendo le tariffe per i servizi di trasporto e distribuzione. Definisce, inoltre, gli oneri generali di sistema a carico degli utenti.

 

Il processo di liberalizzazione del mercato ha portato numerosi vantaggi per i consumatori che, finalmente liberi di scegliere il proprio fornitore, diventano protagonisti attivi del mercato e non più solamente destinatari passivi di un servizio. Stimolando così, un miglioramento continuo della qualità e della convenienza della fornitura elettrica.

 

Sebbene il passaggio al mercato libero sia obbligatorio e quindi inevitabile nel lungo periodo, il Decreto Bersani ha stabilito la possibilità di continuare ad essere serviti dal mercato vincolato per un periodo limitato di tempo. Tutti coloro che non abbiano ancora scelto sul libero mercato un nuovo fornitore di energia elettrica, continueranno ad essere serviti dal vecchio gestore monopolista. Alle condizioni standard del Mercato di Salvaguardia o del Mercato di Maggior Tutela stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.